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Mercoledì, 19 Aprile 2017 02:00

#Consumatori #Latte #Formaggio: Finalmente piena trasparenza per l’indicazione di origine dei prodotti lattiero caseari

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una batteria di mucche

Entra in vigore da oggi 19 aprile, in via definitiva, l’indicazione di origine obbligatoria per il latte e i prodotti lattiero-caseari. Sono trascorsi infatti i 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (numero 15 del 19 gennaio 2017) del decreto “Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011”.

Coldiretti, ricorda anche che sarà possibile, per un periodo non superiore a 180 giorni, trovare sugli scaffali le scorte delle confezioni con il sistema di etichettatura precedente.

Il provvedimento – spiega Coldiretti in una nota – riguarda l’indicazione di origine del latte anche come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari e prevede l’utilizzo in etichetta delle seguenti diciture:

  1. “Paese di mungitura”: nome del Paese nel quale è stato munto il latte;
  2. “Paese di condizionamento o di trasformazione”: nome del Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.

Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso Paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo della seguente dicitura: “origine del latte”: nome del Paese.

Se invece le operazioni indicate avvengono nel territorio di più Paesi membri dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate – precisa Coldiretti – le seguenti diciture: “latte di Paesi UE” per l’operazione di mungitura, “latte condizionato o trasformato in Paesi UE” per l’operazione di condizionamento o di trasformazione. Infine, qualora le operazioni avvengano nel territorio di più Paesi situati al di fuori dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: “latte di Paesi non UE” per l’operazione di mungitura, “latte condizionato o trasformato in Paesi non UE” per l’operazione di condizionamento o di trasformazione. Il provvedimento è scaturito dalla guerra del latte scatenata lo scorso anno da Coldiretti contro le speculazioni insostenibili sui prezzi alla stalla e sta portando ad un sostanziale aumento dei compensi riconosciuti agli allevatori senza oneri per i consumatori.

Il provvedimento è un banco di prova per dare ai consumatori ulteriori elementi informativi per effettuare acquisti con consapevolezza, a seconda della provenienza del latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale, e per quello UHT, in etichetta andrà indicata la sua origine: Italia, Paesi Ue, Paesi non Ue. Per i formaggi Dop e Igp e per il latte fresco continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, dal momento che sono già tracciati.

Solo per i prodotti con latte munto, condizionato e trasformato in Italia, si potrà scrivere in etichetta "Origine del latte: Italia" se non c’è questa dicitura vuol dire che almeno una fase del processo non è stata fatta nel nostro Paese. 

Letto 2488 volte Ultima modifica il Mercoledì, 19 Aprile 2017 00:33
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